Impatto del Tipo Documento “TD28” nella Fatturazione Elettronica a partire dal 2024
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente delineato le linee guida per l’utilizzo del Tipo Documento “TD28” a partire dal 1° febbraio 2024. Questa novità riguarda specificamente gli acquisti da San Marino e le implicazioni per i soggetti passivi IVA italiani che ricevono fatture cartacee con addebito dell’imposta da parte di soggetti sammarinesi. In tali casi, l’operatore nazionale è tenuto a predisporre un documento con il suddetto TipoDocumento e a trasmetterlo tramite il Sistema di Interscambio per la comunicazione richiesta.
Sanzioni e Normative in Caso di Errore nella Fatturazione
Le istruzioni per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere sono state integrate, specificando che il TipoDocumento “TD28” può essere utilizzato anche per adempiere agli obblighi comunicativi in situazioni regolate dall’art. 6, comma 9-bis.1, del d.lgs. n. 471/1997. In particolare, quando un cessionario/committente italiano riceve una fattura cartacea da un fornitore sammarinese con addebito IVA erroneo e non applica il reverse charge, può ricorrere a questo tipo di documento.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l’utilizzo del Tipo Documento “TD28” non influisce sull’applicazione dell’art. 6, comma 9-bis.1, del Dlgs. n. 471/1997. Le disposizioni di questa normativa rimangono valide per quanto riguarda la detrazione dell’imposta e le sanzioni applicabili. In particolare, se l’imposta è stata irregolarmente assolta dal cedente/prestatore, non è necessaria una regolarizzazione da parte del cessionario/committente, mantenendo intatto il diritto alla detrazione.
La sanzione prevista per tali irregolarità varia da un minimo di 250 euro a un massimo di 10.000 euro, con responsabilità solidale del cedente/prestatore. La circolare n. 16/E/2017 conferma che la sanzione è applicabile su base mensile o trimestrale e per ogni fornitore coinvolto. Nel caso in cui l’applicazione dell’IVA in modo ordinario anziché con l’inversione contabile sia motivata da intenti di evasione o frode, il cessionario/committente può essere soggetto a sanzioni proporzionali tra il 90 e il 180% dell’imposta, come previsto dall’art. 6, comma 9-bis.1, del Dlgs. n. 471/1997.
Durante il videoforum del 1° febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha rafforzato l’importanza della corretta compilazione delle fatture, fornendo indicazioni dettagliate in merito. La corretta gestione del Tipo Documento “TD28” e il rispetto delle normative in materia di fatturazione elettronica sono fondamentali per evitare sanzioni e mantenere la regolarità nell’ambito delle transazioni commerciali internazionali.