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Fatture pagate e Superbonus: le implicazioni della detrazione diretta
Fatture pagate, superbonus ok – Chi usufruisce del Superbonus direttamente in dichiarazione dei redditi non accede al “salvagente” del dl 212/2023, che permette di praticare lo sconto in fattura o la cessione del credito al 110% anche se le opere non sono terminate. La detrazione diretta applicata al 90% o al 110% (percentuali del 2023) sarà recuperata se i lavori non sono conclusi entro il 31 dicembre 2023, poiché le spese fatturate entro tale data sono detraibili indipendentemente dalla chiusura del cantiere.
Normativa rigida e interpretazioni errate
Dato che la norma, destinata a essere convertita in legge dal Parlamento senza variazioni, è rigida nel salvare il contribuente dal recupero fiscale solo in caso di cessione o sconto in fattura, una lettura frettolosa porta a pensare che invece saranno recuperati gli importi usati in maniera diretta (come detrazione) nelle misure più alte del 2023 (90% o 110%) se i lavori non sono stati chiusi entro l’anno. Tale interpretazione, che evidenzierebbe una severa disparità di trattamento tra beneficiari che hanno scelto la modalità di fruizione diretta e beneficiari che hanno optato per quelle alternative, si scontra con l’assetto operativo generale del Superbonus.
In realtà, se per procedere con la cessione o lo sconto in fattura con le percentuali del 2023 è necessario chiudere il cantiere entro l’anno, lo stesso non vale per la detrazione diretta, retta invece dal principio di cassa. Ciò che conta è la data di sostenimento delle spese, che deve essere ricompresa nei termini di scadenza delle detrazioni per poter essere agevolate. Anche se escluso dalla norma di salvataggio del dl 212/2023, non deve temere alcun recupero fiscale chi entro il 31 dicembre 2023 ha pagato le fatture per gli interventi Superbonus, poiché la detrazione diretta compete nella misura del 110%/90% anche se i lavori corrispondenti vengono realizzati in una data successiva, a condizione che siano comunque ultimati nel termine di validità dei titoli edilizi.
Chiarezza dall’Agenzia delle entrate
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 56/2022, “le spese sostenute nel corso dell’anno precedente a quello in cui si perfeziona anche l’ulteriore condizione della realizzazione dei lavori, non possono essere subito oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del dl 34/2020 e le corrispondenti agevolazioni possono essere fruite dal beneficiario soltanto nella forma naturale di detrazioni dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi”. Il dl 212/2023 non penalizza chi ha scelto la detrazione diretta, poiché costoro potevano già conservare il 110% sulle spese del 2023 in maniera slegata dal completamento degli interventi entro l’anno, premurandosi però di pagare effettivamente gli stessi entro il 31 dicembre 2023.
Ad esempio, se il contribuente ha pagato il 90% dei lavori nel 2023 e il 10% nel 2024, il 90% pagato nel 2023 sarà detraibile al 110%, mentre il 10% pagato nel 2024 al 70%, anche se i lavori iniziano nel 2024. La detrazione diretta, quindi, offre una certa flessibilità ai contribuenti che possono beneficiare del Superbonus anche se i lavori non sono completati entro la fine dell’anno solare, a condizione che le spese siano sostenute entro i termini previsti. Questo meccanismo garantisce un trattamento equo per coloro che scelgono la detrazione diretta rispetto a chi opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, fornendo una prospettiva chiara e stabile per gli investimenti nel settore energetico.