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Tutte le novità della Certificazione Unica 2024
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il Modello della Certificazione Unica 2024, come riportato nel Provvedimento n. 825/2024. Questo documento riveste particolare importanza poiché contiene le istruzioni dettagliate per la compilazione e presenta una scadenza entro cui deve essere consegnato ai destinatari: il 18 marzo 2024. È importante sottolineare che la data originaria di consegna, il 16 marzo, è stata posticipata di due giorni a causa della caduta di tale data di sabato.
La Certificazione Unica 2024 presenta elementi fondamentali che delineano il suo contenuto. Oltre al consueto frontespizio per la trasmissione del trattamento, il documento conterrà i dati anagrafici del soggetto responsabile della comunicazione delle certificazioni e del soggetto incaricato della comunicazione stessa. Inoltre, sarà presente il Quadro CT, nel quale saranno indicati, solo nei casi specifici, i dettagli della sede telematica per l’invio dei flussi contenenti i risultati finali delle Dichiarazioni 730, ovvero il Modello 730-4 e il Modello 730-4 integrativo.
Le scadenze e le novità per il 2024
La scadenza per la consegna della Certificazione Unica 2024 ai lavoratori è stata fissata per il 18 marzo 2024. Tuttavia, per le certificazioni che includono solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine è stato esteso al 31 ottobre 2024. In questo caso, l’invio telematico potrà avvenire entro i termini di presentazione del Modello 770, ovvero entro il 31 ottobre 2024.
Un’attenzione particolare è richiesta per quanto riguarda i familiari a carico. Secondo la Risoluzione n. 55/2023 dell’Agenzia delle Entrate, è obbligatorio compilare la sezione relativa anche in presenza di figli che beneficiano dell’Assegno Unico anziché delle detrazioni. È importante fornire i dati anche quando non si soddisfano le condizioni per le detrazioni fiscali previste per i familiari a carico, inclusi i figli disabili con un’età pari o superiore a 21 anni, consentendo la cumulabilità delle detrazioni con l’assegno unico universale percepito.
Per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario o di vantaggio, è stata introdotta un’importante novità. Il Decreto per la semplificazione degli adempimenti tributari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024, ha abolito l’obbligo di inviare la Certificazione Unica per coloro che aderiscono a tali regimi. I sostituti d’imposta dovranno rilasciare la certificazione entro l’18 marzo 2024 per le somme percepite dai forfettari e dai minimi nel 2023, ma non dovranno inviare la certificazione relativa ai compensi del 2024 entro il 16 marzo 2025.
Secondo la relazione tecnica del Governo, questo cambiamento è dovuto alla disponibilità dei dati relativi ai compensi dei forfettari e dei minimi negli archivi dell’Agenzia delle Entrate. Questo è reso possibile grazie all’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica a tutti i soggetti interessati, indipendentemente dal loro fatturato. L’imposta unica, calcolata al 15%, si applica sull’ammontare dei compensi percepiti, con l’applicazione di specifici coefficienti di redditività. Durante i primi cinque anni di attività, l’imposta sostitutiva è pari al 5%, a condizione che siano rispettati i requisiti di legge.
Il regime di vantaggio, rivolto a giovani imprenditori, disoccupati e lavoratori in mobilità che intraprendevano una nuova attività, prevedeva un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali al 5%. Dal 1° gennaio 2016 non è più possibile accedere a questo regime, ma coloro che vi hanno aderito entro il 31 dicembre 2015 possono continuare a beneficiarne. È importante notare che quest’anno non è più obbligatoria la Certificazione Unica per i collaboratori che hanno aderito al regime forfettario, ma questa regola si applica solo ai compensi del 2024, mentre la consegna della CU relativa ai compensi del 2023 deve avvenire regolarmente.