Acquisto casa e agevolazioni fiscali per under 36
Acquisto della casa: un momento cruciale nella vita di molti giovani, soprattutto per coloro che rientrano nella fascia di età degli under 36. Tuttavia, ci sono dettagli burocratici da non trascurare, come la presentazione dell’Isee al momento del rogito. Un recente caso evidenzia l’importanza di questo requisito: un acquirente nato nel 1991 ha acquistato la sua prima casa a gennaio 2023, ma al momento del rogito non aveva con sé l’attestazione Isee, fondamentale per le agevolazioni fiscali.
La situazione: nonostante il ritardo nel ricevere l’Isee a causa di questioni bancarie, l’acquirente ha dovuto dichiarare al notaio di non possedere i requisiti per le agevolazioni previste per gli under 36. Questo ha comportato la rinuncia a poter usufruire di tali benefici fiscali. Tuttavia, con un Isee successivamente rilasciato per un importo di 16.200 euro, sorge spontanea la domanda se l’acquirente possa recuperare le agevolazioni fiscali a cui aveva diritto.
La risposta delle Entrate
La risposta è categorica: secondo l’Agenzia delle Entrate, per poter beneficiare dell’agevolazione “under 36” è essenziale aver richiesto l’Isee alla data del rogito notarile. La circolare 12/E/2021 specifica chiaramente questo punto, affermando che il requisito dell’Isee deve essere soddisfatto al momento della stipula del contratto. Quindi, non è possibile ottenere un Isee con validità retroattiva, basato su una dichiarazione presentata successivamente all’atto di acquisto.
Procedura chiara: la circolare evidenzia che il contribuente deve avere un Isee valido al momento del rogito, il che implica che il documento debba essere richiesto prima della firma del contratto. Questo significa che la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per l’Isee deve essere presentata in un momento precedente o al massimo contemporaneo all’atto di acquisto. In sostanza, la tempistica è cruciale per poter godere delle agevolazioni fiscali riservate ai giovani acquirenti.